Chi e' il Broker di Assicurazione

Il Broker di Assicurazioni è un consulente ed intermediario indipendente. In base al Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che, al Titolo IX, regola l'esercizio della professione, deve essere iscritto nell’apposito Registro, tenuto dall'ISVAP, Organo di controllo del settore assicurativo.
Il Broker, agendo nell’interesse esclusivo del cliente, non può avere, ai sensi della citata norma, alcun vincolo con le Compagnie di Assicurazione, a differenza dell’Agente che ne è un rappresentante.
Il Broker è un professionista che analizza i rischi ai quali può essere esposto il suo cliente e ne studia la migliore forma di copertura che sia possibile reperire sul mercato assicurativo, nazionale o internazionale.


Quali servizi offre il Broker

  • Il Broker, nell'interesse della clientela:
    • Analizza i settori di esposizione al rischio;
    • Esamina i contratti assicurativi esistenti;
    • Predispone le coperture assicurative necessarie, con particolare riguardo a quelle obbligatorie;
    • Gestisce i contratti assicurativi predisposti;
    • Assiste nella gestione dei sinistri;
    • Controlla ed aggiorna costantemente il programma assicurativo.

Quanto costa avvalersi dell’operato del Broker

L'opera professionale del Broker non comporta alcun onere per il cliente, in quanto, secondo prassi nazionale ed internazionale confermata dalla giurisprudenza, il compenso per l’attività svolta dal Broker resta a carico delle sole Compagnie Assicuratrici quale loro onere commerciale.


Quali sono le garanzie che offre il Broker

  • Oltre ad un elevato livello di professionalità, richiesto dalla legge quale condizione per l’iscrizione al Registro, il Broker è tenuto a fornire, a tutela dei soggetti che usufruiscono dei suoi servizi:
    • l’assoluta indipendenza dal mercato assicurativo;
    • la stipulazione obbligatoria di una polizza di responsabilità civile per errori professionali, commessi anche dai collaboratori;
    • l’adesione obbligatoria allo specifico Fondo di garanzia.

Codice deontologico

BIA, quale socio AIBA, principale associazione di categoria, assoggetta la sua attività al codice deontologico riportato di seguito.

L'attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi.

SERVIZIO AI CLIENTI
  • Il Broker deve:
    • Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine della durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l'importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.
    • Assistere il cliente nell'individuazione delle sue necessità assicurative, nell'ambito dell'incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell'obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
    • Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
    • Rispettare il segreto professionale.
    • Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.
  • Il Broker non deve:
    • Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella propria pubblicità.
    • Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l'importo della polizza da trattare supera il premio di lire 50 milioni.

LEALTA' NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI
  • Il Broker deve:
    • Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.
    • Astenersi dall'appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.
    • Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano
    • pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.

SOLIDARIETA' CON I COLLEGHI
  • Il Broker deve:
    • Attuare principi di leale concorrenza.
      In particolare:
      • non deve influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni;
      • non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d'uso;
      • non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;
    • Promuovere ed accettare in caso di litigio con un collega, l'arbitrato dell'Associazione prima di affidarsi al Tribunale Civile.
    • Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l'Associazione di ogni atteggiamento scorretto.

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l'altro, l'astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine ed al prestigio comuni.
Ogni Broker si impegna inoltre a non partecipare, direttamente o per il tramite di propri amministratori ad Associazioni analoghe per finalità e composizione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice.
Le trasgressioni daranno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell'Associazione.
La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico di autoregolamentazione professionale.

(Approvato dall'Assemblea AIBA del 2/12/1988; modificato dall'Assemblea AIBA del 18/6/97 e da quella del 18/6/98)